“La tratta di esseri umani, in termini di lavoro forzato, prostituzione, espianto di organi, servitù domestica e altre forme di schiavitù moderna, non tiene in alcuna considerazione il fatto che tutte le persone partecipano della stessa libertà e dignità umana e pertanto essa deve essere riconosciuta come un Crimine contro l’Umanità”, Dichiarazione congiunta dei leader religiosi contro la schiavitù moderna (dicembre 2014) L’efficace applicazione del diritto penale è una condizione necessaria per la sua abolizione ma non è sufficiente per porre rimedio alle conseguenze che le vittime della tratta e la società devono fronteggiare.
1. PREVENZIONE E CRIMINALIZZAZIONE
a) Collaborazione internazionale per compiere passi decisivi verso la creazione di un’agenzia mondiale anti-tratta (WATA).
b) A livello nazionale, si deve introdurre la figura del Commissario Indipendente anti-tratta e anti-schiavitù con il potere di valorizzare le buone pratiche nella prevenzione, detenzione, investigazione, azione penale e punizione dei trafficanti di esseri umani.
c) Ogni nazione è incoraggiata a incrementare le risorse e la collaborazione con la polizia internazionale al fine di far accrescere il basso numero di azioni penali e aumentare le poche condanne comminate ai trafficanti di esseri umani.
d) Tutte le nazioni che hanno ratificato la Convenzione ILO del 1957 e il Protocollo Contro il Traffico di Esseri Umani delle Nazioni Unite del 2000, devono rendere la tratta di esseri umani e il lavoro forzato un reato penale sanzionato da pene adeguate.
e) Le pene commisurate alla gravità del reato, compresi i programmi di riforma, devono per legge essere applicate a tutti i trafficanti riconosciuti colpevoli, e adottate da tutti i firmatari del Protocollo di Palermo, in linea con la Convenzione ILO n. 29, 1930.
f) I beni sequestrati ai trafficanti riconosciuti colpevoli devono essere devoluti alla riabilitazione
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“La tratta di esseri umani, in termini di lavoro forzato, prostituzione, espianto di organi, servitù domestica e altre forme di schiavitù moderna, non tiene in alcuna considerazione il fatto che tutte le persone partecipano della stessa libertà e dignità umana e pertanto essa deve essere riconosciuta come un Crimine contro l’Umanità”, Dichiarazione congiunta dei leader religiosi contro la schiavitù moderna (dicembre 2014) L’efficace applicazione del diritto penale è una condizione necessaria per la sua abolizione ma non è sufficiente per porre rimedio alle conseguenze che le vittime della tratta e la società devono fronteggiare.
1. PREVENZIONE E CRIMINALIZZAZIONE
a) Collaborazione internazionale per compiere passi decisivi verso la creazione di un’agenzia mondiale anti-tratta (WATA).
b) A livello nazionale, si deve introdurre la figura del Commissario Indipendente anti-tratta e anti-schiavitù con il potere di valorizzare le buone pratiche nella prevenzione, detenzione, investigazione, azione penale e punizione dei trafficanti di esseri umani.
c) Ogni nazione è incoraggiata a incrementare le risorse e la collaborazione con la polizia internazionale al fine di far accrescere il basso numero di azioni penali e aumentare le poche condanne comminate ai trafficanti di esseri umani.
d) Tutte le nazioni che hanno ratificato la Convenzione ILO del 1957 e il Protocollo Contro il Traffico di Esseri Umani delle Nazioni Unite del 2000, devono rendere la tratta di esseri umani e il lavoro forzato un reato penale sanzionato da pene adeguate.
e) Le pene commisurate alla gravità del reato, compresi i programmi di riforma, devono per legge essere applicate a tutti i trafficanti riconosciuti colpevoli, e adottate da tutti i firmatari del Protocollo di Palermo, in linea con la Convenzione ILO n. 29, 1930.
f) I beni sequestrati ai trafficanti riconosciuti colpevoli devono essere devoluti alla riabilitazione delle vittime della tratta e all’istituzione di un fondo di compensazione per le vittime.
g) L’interazione e il coinvolgimento delle vittime della tratta con il sistema di giustizia penale deve essere (ove possibile) incoraggiato e adeguatamente supportato.
h) Sviluppo di criteri di valutazione a livello mondiale per il supporto delle vittime della tratta compresi: assistenza legale di ambito civilistico, protezione dei testimoni, assistenza medica e psicologica, supporto ai singoli da parte di agenzie di servizio sociale.
i) Creazione di efficaci meccanismi di collaborazione da parte delle autorità governative e delle agenzie internazionali per garantire che la raccolta e la registrazione dei dati definiscano e distinguano le persone vittime della tratta dagli immigrati irregolari.
j) Tutto il personale, qualunque mansione svolga, che lavora con le vittime della tratta deve essere adeguatamente formato per prendersi cura di queste persone con la dovuta dignità e rispetto.
2. NO AL RIMPATRIO INVOLONTARIO
Il paese di destinazione deve sostenere il peso più rilevante per il reinsediamento delle vittime, inclusi i servizi di identificazione, di documentazione e quelli umanitari. Le persone vittime della tratta non devono essere confuse con gli immigranti irregolari che non sono oggetto di traffico.
a) Il rimpatrio e il ritorno nel paese d’origine non deve mai essere la regola predefinita.
b) Quando il rimpatrio volontario viene richiesto, è necessario assicurarsi che coloro che rientrano nei propri paesi godranno appieno dei loro diritti civili, negoziati attraverso accordi bilaterali governativi e non-governativi.
c) Permessi di soggiorno temporanei devono essere emessi nel paese di destinazione per coloro che desiderano rimanervi, senza tener conto del loro status legale in quel determinato territorio nazionale. Tale permesso deve dare accesso a tutto il sostegno necessario, come ad esempio indennizzo, effettivo accesso alle autorità giudiziarie competenti, e fruizione dell’assistenza legale gratuita.
d) Sempre e ovunque si devono promuovere collegamenti concertati con le Associazioni di Volontariato e le organizzazioni intergovernative per favorire il reinsediamento.
e) Deve essere una priorità di tutti i governi l’incremento della consapevolezza pubblica circa il traffico di esseri umani.
3. REINSEDIAMENTO
Il sistema giudiziario penale è intrinsecamente collegato alla giustizia sociale. Per le vittime della tratta lo scopo del reinsediamento e della reintegrazione è quello di divenire economicamente e socialmente indipendenti, non essere più esposti al rischio della tratta o dover far ricorso ad attività illegali, rischiose o umilianti, e dare il proprio concreto contributo alle società ospitanti.
a) Devono essere stabilite le procedure che nei paesi di destinazione promuovano la scelta informata (restare o tornare nel proprio paese) da parte delle vittime della tratta identificate attraverso fonti di informazione attendibili.
b) Assistenza e benefici per le vittime della tratta non devono essere subordinati alla collaborazione con il sistema giuridico penale.
c) Deve essere definito un piano volontario di reinsediamento flessibile da svilupparsi in ogni paese di destinazione e che copra: assistenza medica, apprendimento della lingua, competenze per la vita, accesso alla formazione professionale, alloggio, e integrazione comunitaria, facendo ampio ricorso all’aiuto delle Associazioni di Volontariato.
d) Per le vittime della tratta che rimangono nei paesi in cui vengono identificati, deve essere emessa una forma di permesso di soggiorno che dia accesso al mondo del lavoro.
e) Sforzi congiunti devono essere compiuti per ridurre i ritardi nel rilascio di diritti e indennità, e anche nell’accesso al supporto legale per coloro che vengono identificati come persone vittime della tratta. Devono essere fornite chiare guide cartacee contenenti una descrizione dettagliata circa i diritti e i doveri delle vittime della tratta, sia nell’immediato che nel lungo termine.
f) Le Ambasciate nazionali nei paesi di destinazione devono sviluppare centri dedicati all’assistenza dei sopravvissuti che decidono di rimanere, specialmente nell’ottenimento della documentazione necessaria.
g) Promozione di programmi per l’affidamento di adulti tramite Gruppi di Volontariato e comunità religiose.
h) Incoraggiare coloro che sono stati aiutati a offrire volontariamente il loro aiuto nei Programmi di reinsediamento una volta che si siano stabiliti in una località.
i) Istituire programmi accreditati e sistemi di supporto nei paesi di origine presso i quali numeri significativi di persone decidono di ritornare. Le vittime della tratta non devono essere automaticamente fatte rientrare presso le loro famiglie; la loro esplicita preferenza deve essere innanzitutto accertata.
4. RIDURRE LA DOMANDA
La criminalizzazione funziona con un dato flusso di persone oggetto di tratta che in definitiva è determinato dalla domanda di tale tipologia di persone, ed è questo che rende il traffico di esseri umani redditizio. Un approccio complementare è lavorare sulla riduzione della domanda, del profitto e pertanto del flusso della tratta.
a) La pratica del traffico di esseri umani per il procacciamento di organi da poveri, rifugiati, minoranze etniche, prigionieri e altri emarginati si basa sullo sfruttamento e deve essere considerato un grave reato penale e un crimine contro l’umanità.
b) Comprare, vendere, fare da intermediario e impiantare organi e tessuti di vittime della tratta deve essere proibito in tutti i paesi.
c) Suggeriamo che tutte le comunità religiose incoraggino e promuovano la donazione volontaria di organi attraverso l’apposizione della propria firma sulla Carta di Donatore di Organi nel caso in cui incidenti stradali o altri avvenimenti comportassero la morte cerebrale.
d) Chiediamo che la Chiesa Cattolica benedica e promuova attivamente questo ultimo atto di generosità nei confronti del prossimo – siano reni o cornee – grazie alla distribuzione di Carte del Donatore di Organi in tutte le parrocchie del mondo.
e) Un ‘contrassegno’ attentamente monitorato deve essere apposto su beni in vendita (p. es. abbigliamento e apparecchi elettrici) la cui documentata filiera di produzione sia scevra da lavoro forzato, minorile o di essere umani oggetto di tratta.
f) Mettere in contatto associazioni che lavorano sulla trasparenza della filiera produttiva per lanciare campagne di informazione nazionali sulla responsabilità personale nei confronti delle vittime della tratta nel comportamento dei consumatori o nei ai servizi acquistati.
g) In tutte le nazioni i procedimenti penali contro i clienti di servizi sessuali devono diventare parte integrale della legislazione contro la tratta di esseri umani.
h) Risalto normativo nelle istituzioni educative che stigmatizzi la produzione e il consumo di attività che comportino la tratta di esseri umani.
i) Istituire la Festa di Santa Giuseppina Bakhita (8 febbraio) quale giornata nazionale dedicata alla consapevolezza di tutte le forme di traffico di esseri umani al fine di rafforzare la resistenza normativa a questa criminale forma di sfruttamento della vita umana.
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